Circolare INPS n. 8628 del 2 febbraio 2016
CHIARIMENTI DELL'INPS SUL LAVORO ACCESSORIO

Positive ricadute sul Terzo Settore
Nel Messaggio n. 8628 del 2 febbraio 2016, l’INPS è intervenuto per chiarire cosa si debba intendere con l’espressione di “imprenditore commerciale”, specificando alcune categorie di soggetti committenti che non rientrano in tale definizione.
Nello specifico, l’INPS, riprendendo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012, ha precisato che “l’espressione imprenditori risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. del codice civile”; dunque è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 cod. civ.) e pertanto un’associazione non può rientrare in tale definizione, ancorché operante con la partita iva e sebbene ponga in essere attività commerciale strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali.
Invero, l’INPS ha correttamente ribadito che si deve fare riferimento allo status (di imprenditore) piuttosto che all’attività di impresa svolta.
A titolo non esaustivo, l’INPS elenca i seguenti soggetti:
· Committenti pubblici;
· Ambasciate;
· Partiti e movimenti politici;
· Gruppi parlamentari;
· Associazioni sindacali;
· Associazioni senza scopo di lucro;
· Chiese o associazioni religiose;
· Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
· Condomini;
· Associazioni e società sportive dilettantistiche;
· Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (protezione civile, vigili del fuoco, etc.);
· Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde, Azzurra, AVIS, etc..
Tutti i soggetti sopra elencati sono pertanto esclusi dalla limitazione di 2.000,00 euro netti di compensi erogabili al singolo prestatore di lavoro, e conseguentemente possono corrispondere, allo stesso prestatore, sino a 7.000,00 euro netti l’anno per prestazioni di lavoro accessorio.
Il Messaggio dell’INPS è destinato a ripercuotersi positivamente per tutti i soggetti operanti nel terzo settore, comprese le associazioni e società sportive, già beneficiarie della disciplina dei compensi agevolati erogati agli “sportivi dilettanti” (art. 67, comma 1, lett. m del TUIR).
L’impatto più rilevante è destinato a figure lavorative quali i custodi e i manutentori di impianti sportivi, gli addetti alle pulizie, i baristi dei circoli, gli animatori ecc.., che potranno essere ricompensati attraverso i c.d. voucher fino al limite di 7.000,00 euro, garantendo loro, una copertura, seppur minima, di tipo contributivo ed assicurativo.