Sponsorizzazioni sportive: non occorre valutare congruità dei costi per spese sotto soglia

Sponsorizzazioni sportive: non occorre valutare congruità dei costi per spese sotto soglia
Commissione Tributaria Regionale Bologna - sentenza 02/10/2017 n° 3004

La Commissione Tributaria si è pronunciata in merito ad un importante favor nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, mirato in particolare a garantire la piena deducibilità (entro un limite massimo di 400.000 euro) di tutte le spese di sponsorizzazione ex art. 74, comma 2, TUIR.

Il percorso affrontato dalla Commissione è il frutto di un orientamento della Corte di Cassazione iniziato nel 2016 (Cass. 5720/2016) e consolidatosi nel corso del 2017 (cfr. Cass. 8981/2017, Cass. 7202/2017. Parallelamente, e nella stessa direzione, la Commissione Tribunale Regionale Emilia Romagna aveva già iniziato ad esprimersi in materia (cfr. CRT 133/2017) così da incoraggiare un regolare funzionamento delle sponsorizzazioni sportive come previste dalla legge. Con la nuova sentenza n° 3004 del 02/10/2017 la CTR ha cristallizzato definitivamente le proprie posizioni confermando, e ancor meglio definendo, tale presunzione di inerenza e di congruità delle spese e dei costi di sponsorizzazione rispetto all’attività dello sponsor e del soggetto sponsorizzato, evidenziando quindi come non sia necessaria un’analisi di congruità di tali spese rispetto agli utili, purché non venga superato il limite dell’importo annuo di 400.000 euro e purché i corrispettivi erogati siano stati effettivamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante con parallelo riscontro, a fronte dell'erogazione, di una specifica attività del beneficiario della medesima.

 

 

 

Dalla lettura delle motivazioni della sentenza è possibile evidenziare i seguenti punti rilevanti:

<<L’articolo 90 comma 8 L. n. 289/2002, cd legge Pescante, statuisce che: “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000 (400.000 dal 2017), spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74 comma 2 (ora 108/2) TUIR, di cui al DPR n. 917/1986”.

Si tratta all’evidenza di una norma di favore per le associazioni sportive dilettantistiche, perché consente l’integrale deducibilità delle sponsorizzazioni loro rivolte e quindi incentiva la corresponsione di denaro da parte degli sponsor.

Nel caso che qui occupa, la norma è pienamente applicabile, posto che è incontestata la dazione di somme di denaro (cfr. schede contabili, fatture e matrici degli assegni, agli atti) a due associazioni dilettantistiche sportive soggettivamente rientranti nell’elencazione di cui all’articolo 90 comma 8 L. n. 289/2002; la controprestazione delle società sponsorizzate è stata oggettivamente resa (cfr. materiale pubblicitario nonché articoli di giornale che comprovano l’utilizzo del nome e del logo … da parte della squadra sponsorizzata, agli atti); l’importo pagato per la sponsorizzazione ed oggetto di deduzione è quantitativamente ricompreso nei limiti indicati dalla disposizione di legge.

Deve quindi concludersi che vi è una presunzione assoluta in ordine alla deducibilità integrale come spesa pubblicitaria ex art. 108 TUIR>>.

I Giudici della Commissione Tributaria osservavano inoltre che “Da una seconda angolazione ed in linea di diritto, se proprio si volesse parametrare la ragionevolezza di una spesa pubblicitaria ad un valore contabile, esso sarebbe non già l’utile, quanto piuttosto il ricavo, essendo noto che gestionalmente le spese si confrontano con i ricavi”; il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate porterebbe invece ad un risultato del tutto paradossale dato che nel momento in cui la spesa è sostenuta dallo sponsor l’utile annuo non può essere dallo stesso ancora conosciuto, con la conseguenza che il contribuente non sarebbe neppure in condizione di conoscere il limite di spesa per la sponsorizzazione!

Riepilogando, la pronuncia della Commissione Tributaria, non solo ha dato ragione all’associazione sportiva dilettantistica, ma ha sancito che, in base al comma 8, art. 90 della Legge n. 289/2002, non occorre alcuna valutazione di congruità dei costi rispetto al volume d’affari ed all’oggetto sociale, ponendo la citata norma una “presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa fino alla soglia, normativamente prefissata”.